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R i t r a t t i

 

DOCUMENTI - 1

 

PRIVACY ED ARCHIVI FOTOGRAFICI

 

L’immaginario collettivo spinge un numero sempre maggiore di persone a fare pressioni sul fotografo che ha in archivio immagini che lo ritraggano, come se il fatto che il fotografo detenga queste immagini sia – in se' – una situazione che sia lesiva dei suoi diritti.

Ovviamente, oggetto dell’attivita' di una notevole parte degli operatori fotografici consiste nella gestione di un archivo di immagini, nel quale si conservano le foto prodotte dal fotografo stesso (singoli professionisti) o dai fotografi rappresentati (agenzie fotografiche). La consistenza numerica varia da alcune migliaia di immagini nel caso dei piccoli operatori a numerosi milioni di diapositive, nel caso delle maggiori agenzie d’archivio (ad esempio Grazia Neri, Granata, Olympia, eccetera).

Sull’onda emozionale che le leggi sulla privacy hanno portato, e' sempre piu' frequente il caso in cui i personaggi ritratti si rivolgono a fotografi ed alle agenzie con la convinzione che le immagini fotografiche che li ritraggono siano da considerarsi alla stregua di "dati personali" e che sia quindi dovuto loro, ai sensi dell’articolo 13 della legge 675, il diritto di conoscere nel dettaglio quali e quante immagini siano detenute, come vengano utilizzate e anche - su richiesta – che tali immagini vengano rimosse dall’archivio.

Chiaramente questa ipotesi si tradurrebbe nell’assoluta paralisi di qualsiasi attivita' fotografica d’archivio, a partire dalle strutture che utilizzano le immagini come elementi giornalistici per distribuirle alle testate nazionali (le maggiori agenzie d’archivio), giu' giu' fino ai piccoli archivi dei fotografi di provincia, che ovviamente detengono le immagini delle cresime dei ragazzi, dei battesimi, o delle manifestazioni locali come saggi e similari.

Va rilevato che le immagini fotografiche detenute con finalita' anche professionali e che ritraggano privati cittadini o personaggi pubblici sono soggette alle restrizioni gia' imposte dalle norme concernenti il diritto all’immagine, contenute nella legge 633 del 22 aprile 1941, e successive modifiche, agli articoli 96 e seguenti, con i quali il legislatore ha gia' inteso tutelare i diritti legati alla privacy dei soggetti ritratti, proibendo la pubblicazione di immagini che ritraggano l’effigie di una persona in assenza di suo esplicito consenso, con l’eccezione dei casi di immagini ritraenti personaggi la cui effigie sia' gia' nota al pubblico, e destinate a finalita' giornalistiche e di informazione, ed i casi di avvenimenti pubblici o svoltisi in pubblico.

Appurato dunque che il diritto di privacy del cittadino in relazione alla pubblicazione di immagini e' comunque difeso da questa norma di legge (633/41), la detenzione, l’archiviazione e la disponibilita' in archivio di immagini fotografiche non ricade in se' nei casi previsti dalla legge 675/96, non potendosi assimilare l’immagine fotografica ad un "dato personale" del singolo.

I singoli fotogrammi o le loro riproduzioni su qualsiasi supporto, infatti, sono semmai assimilabili a fonti di notizie giornalistiche – se la detenzione in archivio avviene con lo scopo di porre tali immagini a disposizione della stampa per i consueti usi di informazione – o al supporto della propria attivita' professionale, quando tali immagini rappresentino l’archivio professionale di un autore fotografo, ricadendo cosi' nei casi di esclusione previsti dall’art. 12, lettere e) ed f), della legge 675/96.

 

UN CASO A PARTE:

Fotografia alle cerimonie (battesimi, cresime, comunioni) o agli spettacoli (saggi di danza, recite, spettacolini), eccetera - foto di minori e di bambini :

 

Fotografia alle cerimonie (battesimi, cresime, comunioni) o agli spettacoli (saggi di danza, recite, eccetera) - foto di minori e di bambini

In occasioni come queste, la maggioranza dei genitori vive l'evento con allegria e rilassatezza; tuttavia, in mezzo a questi si trova spesso una piccola (ma fastidiosa) minoranza di genitori "tesi" che, ingigantendo le sensazioni derivate dal gran parlare che si fa di privacy e tutela dei minori, si muove con preoccupazioni e timori eccessivi.

Per non ledere i diritti di nessuno, puo' essere utile far firmare una semplice presa d'atto.

 

 

DOMANDE FREQUENTI SULL'ARGOMENTO

D.: E' obbligatorio avere l'autorizzazione scritta all'esecusione delle riprese?

R.: No. In realta', non occorre l'autorizzazione per eseguire le riprese, mentre occorre l'autorizzazione per esporre le immagini.

 

D.: Se non e' obbligatoria l'autorizzazione scritta per effettuare le riprese, perche' suggerite questo documento?
R.: Come accennato, per effettuare le riprese non e' obbligatoria la presenza dell'autorizzazione, ed infatti il documento proposto non parla di "permesso" o "autorizzazione" ad eseguire le riprese, ma semplicemente di "presa d'atto". Proponiamo questo documento perche' molti genitori (e a volte anche molti responsabili d'istituto) non hanno le idee chiare, e pensano che tale autorizzazione sia necessaria per legge. Si fa prima ad accontentare questi genitori, che a tentare di spiegare loro che non esiste un simile obbligo, anche perche' quando manca una proibizione, non c'e' una legge che espressamente dica che si puo' fare qualcosa di non proibito. Per capirci: ci si puo' liberamente grattare la testa, perche' non esiste una legge che lo proibisca; ma non esiste neanche un testo di legge che dica espressamente che ci si puo' grattare la testa.  Il problema sorge quando qualcuno ci dovesse chiedere di dimostrargli che la legge permette di grattarsi la zucca. Semplicemente, siccome non e' proibito, allora e' lecito.

 

D.: E come e' la faccenda dell'autorizzazione all'esposizione?

R.: Questo e' un aspetto molto piu' delicato. Abbiamo detto che la legge non obbliga ad avere un'autorizzazione all'esecuzione delle riprese, ma la legge, invece, impone di avere un'autorizzazione all'esposizione in pubblico dei ritratti. Se per la "tentata vendita" si devono esporre in bacheca od in negozio le immagini, per fare questo occorre che ci sia un'autorizzazione.

 

D.: E se non avessi la possibilita' di avere la firma di tutti?

R.: Nessun problema per quello che riguarda l'esecuzione delle fotografie. Per l'esposizione in pubblico, se non si e' potuto raccogliere la firma di tutti, occorrera' o eliminare dell'esposizione le immagini (se e' possibile risalire ai nomi), oppure rendere disponibili le immagini per la visione solo ai richiedenti, perche' in questo caso non si tratta di "pubblicazione" (e' pubblicazione l'esposizione ad un pubblico indiscriminato, che non si puo' controllare; e' privata la visione circoscritta a persone controllate). Concretamente, una consultazione non pubblica potrebbe essere fatta con un album di provini mostrato a richiesta (anziche' con una bacheca) o ad una pagina del sito il cui indirizzo venga indicato per email solo a chi ne faccia esplicita richiesta nominativa (anziche' con una pagina del sito che sia visionabile da tutti).

 

D.: E per la legge sulla privacy?

R.: Devi informare, anche solo verbalmente, che i dati e le fotografie sono trattati unicamente per l'esecuzione del lavoro, e che tutti hanno diritto a rivolgersi allo studio per la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati. Questo significa che se i genitori chiedono che vengano cancellate le foto dei loro bambini, si e' obbligati a cancellarle.

 

D.: Sono obbligato a vendere i files ad alta risoluzione, o comunque gli originali?
R.: No, se i genitori non hanno commissionato il lavoro, e se si tratta di una "tentata vendita" come quella che stiamo ipotizzando qui.

Leggi con attenzione:

a)       Sei obbligato a cancellare i files, se i genitori non vogliono che tu li detenga. Ma non sei obbligato a cancellarli e a consegnarne copia.

b)       Se le foto non ti sono state commissionate, ma si tratta di una tentata vendita, hai la facolta' di vendere i files ad alta risoluzione, in modo che i genitori possano fare le ristampe autonomamente, ad un prezzo che suggeriremmo di dichiarare da subito. Puoi determinare il prezzo in maniera da compensare il tuo mancato guadagno sulle ristampe.

c)      Se le immagini di ritratto fossero state commissionate direttamente (e quindi questo vale anche per i ritratti in studio ed i matrimoni), non puoi opporti alla vendita dei files o degli originali, ma il cliente non puo' pretendere che tu li consegni gratis.